(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 39, (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) cosi' come modificata dall'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore straordinari complessivo computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. In armonia con i principi di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 1o gennaio 2000, al personale sopraccitato, e' corrisposta per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennita' in dodici mensilita', sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario. L'indennita' viene fissata annualmente con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale. La percentuale dell'aumento rispetto all'ammontare dell'indennita' stabilita per l'anno precedente puo' essere determinata esclusivamente in ragione del l'incremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro straordinario.