(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 1o dicembre
1998, n. 39, (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione
e  sull'ordinamento  del  personale  assegnato) cosi' come modificata
dall'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26, e' aggiunto
il seguente:
    "8-bis.  Le  risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 3, sono
incrementabili   in   misura   sufficiente   a  garantire  una  somma
corrispondente  ad un monte ore straordinari complessivo computato in
ragione  del  limite individuale annuo 1999, per il personale addetto
alla  guida  degli  automezzi in dotazione ai componenti della giunta
regionale  e  dell'ufficio  di presidenza del consiglio regionale. In
armonia  con  i  principi  di cui agli articoli 13 e 14, comma 2, del
decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni,
a  far  data  dal  1o gennaio  2000,  al  personale  sopraccitato, e'
corrisposta  per  il  periodo  di  svolgimento  delle  mansioni sopra
indicate,   un'indennita'   in  dodici  mensilita',  sostitutiva  dei
compensi   per   lavoro  straordinario.  L'indennita'  viene  fissata
annualmente  con  provvedimento  della giunta regionale, d'intesa con
l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale.  La percentuale
dell'aumento  rispetto  all'ammontare  dell'indennita'  stabilita per
l'anno  precedente  puo' essere determinata esclusivamente in ragione
del l'incremento di costo della prestazione oraria relativa al lavoro
straordinario.